Decreto 231: le recenti novità in tema di reati presupposto

Negli ultimi anni, il panorama giuridico italiano ha visto significative evoluzioni in materia di reati presupposto ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001. Questo decreto, introdotto per disciplinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si è progressivamente arricchito di nuovi reati, riflettendo le esigenze di una società in continua evoluzione e la necessità di adeguare la normativa alle nuove forme di criminalità.

Reati Ambientali

Una delle principali novità del 2024 è l’ampliamento dei reati ambientali che rientrano tra i reati presupposto. Il Decreto Legislativo 231/2001 già includeva diversi reati ambientali, ma con le recenti modifiche è stata ulteriormente estesa la lista, includendo specifiche fattispecie di inquinamento e disastro ambientale, nonché la gestione illecita dei rifiuti. Questo aggiornamento riflette l’aumento della sensibilità pubblica e istituzionale verso le questioni ambientali e il cambiamento climatico.

Cybercrime e Sicurezza Informatica

Importante novità riguarda altresì l’introduzione di nuovi reati in ambito di sicurezza informatica. Con l’aumento delle minacce cibernetiche, il legislatore ha deciso di includere reati come l’accesso abusivo a sistemi informatici, la diffusione di malware e altre forme di attacco informatico. Questi nuovi reati presupposto rispondono alla crescente necessità di proteggere le infrastrutture critiche e i dati sensibili delle aziende, sempre più esposti a rischi di cyberattacchi.

Reati Fiscali e Contrasto all’Evasione

Il contrasto all’evasione fiscale è stato ulteriormente rafforzato. Il legislatore ha introdotto nuovi reati fiscali tra quelli rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001. Tra questi, figurano l’omessa dichiarazione, l’infedele dichiarazione e l’occultamento o distruzione di documenti contabili. Questi provvedimenti mirano a contrastare in modo più efficace le frodi fiscali e a promuovere una maggiore trasparenza e correttezza nella gestione economica delle imprese.

Reati di Corruzione e Abuso d’Ufficio

La lotta alla corruzione continua ad essere una priorità per il legislatore italiano. Le novità del 2024 includono un inasprimento delle pene per reati di corruzione e abuso d’ufficio. Sono state introdotte nuove fattispecie di reato, tra cui la corruzione tra privati e la corruzione nelle transazioni economiche internazionali. Questo rafforzamento normativo mira a prevenire comportamenti illeciti sia nel settore pubblico che in quello privato, favorendo un ambiente economico più trasparente e competitivo.

Implementazione e Compliance Aziendale

Con l’introduzione di nuovi reati presupposto, le aziende sono chiamate ad aggiornare i loro modelli di organizzazione, gestione e controllo. Il Decreto Legislativo 231 del 2001 prevede che le imprese si dotino di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati. Le novità normative degli ultimi anni rendono necessario un adeguamento delle misure di compliance aziendale, con un focus particolare su formazione, monitoraggio e aggiornamento costante dei protocolli di prevenzione.

Conclusioni

Queste novità in materia di reati presupposto ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 segnano un importante passo avanti nella lotta alla criminalità economica e ambientale, alla corruzione e alle nuove forme di criminalità informatica. Le imprese sono chiamate a rispondere a queste nuove sfide con un rafforzamento dei propri sistemi di compliance, garantendo una maggiore attenzione alla prevenzione dei reati e alla promozione di una cultura aziendale etica e responsabile

La Prescrizione ex D.Lgs. 231/2001: strumentalizzazione della richiesta di applicazione della Misura Cautelare?

L’art. 22 del D.Lgs. 231/2001 detta una disciplina differente della prescrizione dell’illecito da reato, di matrice civilistica ma con caratteristiche tipiche del sistema penalistico.

Il termine prescrizionale, non dipendendo in alcun modo dalla gravità del reato ex art. 157 C.p., è fissato in cinque anni a decorrere dalla data di commissione del fatto.

I casi di interruzione di tale termine quinquennale, che riprende la sua decorrenza ex novo, sono tassativamente indicati dal Decreto e limitano tali ipotesi a soli due casi: la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e contestazione dell’illecito amministrativo. 

Se la contestazione dell’illecito amministrativo costituisce un’interruzione sine die della prescrizione della sanzione amministrativa e desta le medesime perplessità deicomuni reati contestabili alla persona fisica, la mera richiesta di applicazione della misura cautelare potrebbe rappresentare un elemento di evidente incongruenza e illiceità.

Il legislatore ha omesso di prevedere un requisito essenziale di tale condizione interruttiva: l’ordinanza di accoglimento del Giudice della richiesta misura cautelare, senza la quale il termine prescrizionale in ambito penale non verrebbe sospeso né tantomeno interrotto.

Pertanto, al fine di interrompere il termine prescrizionale per l’illecito dell’Ente, è sufficiente la mera richiesta unilaterale del Pubblico Ministero, non essendo necessaria l’ordinanza favorevole e applicativa della misura da parte del G.I.P.

È chiaro che una simile mancata previsione potrebbe comportare una strumentalizzazione della richiesta del Pubblico Ministero per cui si verificherebbero ipotesi di presentazione della richiesta di applicazione della misura al solo fine di interrompere il termine prescrizionale, senza alcun vaglio da parte del G.I.P.

A parere di chi scrive, il sistema prescrizionale dovrebbe essere radicalmente diverso e più in linea con quello di natura penalistica. La ragione è chiaramente legata alla necessità di evitare pericolose distorsioni operative che si verificherebbero nel caso di contestazione del reato a diversi anni dalla commissione dello stesso. Si pensi al caso in cui il Pubblico Ministero presenti una richiesta di applicazione della misura cautelare senza dar corso alla contestazione dell’illecito. In tale ipotesi, con l’interruzione del termine prescrizionale, il Pubblico Ministero potrebbe avviare il procedimento di accertamento della responsabilità dell’Ente anche dopo molti anni, con il rischio che la società sia profondamente modificata e abbia adottato una politica aziendale e un’organizzazione interna radicalmente diversa rispetto a quella esistente al momento della commissione del fatto.

LEGGE N. 157/2019: I REATI TRIBUTARI NEL NOVERO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Dal 25 dicembre 2019, è definitivamente in vigore la L. 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. 

L’art. 39 della riforma, intervenendo sul testo del D.Lgs. 231/2001, ha ampliato l’elenco dei reati presupposto e innalzato le cornici edittali delle principali fattispecie penal-tributarie.

Nello specifico, sono state inserite le fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 74/2000, per la cui commissione sono previste le seguenti pene: 

  •  fino a 500 quote, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • fino a 500 quote, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:
  • fino a 500 quote, per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • fino a 500 quote, per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili;
  • fino a 400 quote, per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

 

Le pene sono aumentate nella misura di un terzo qualora l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dalla commissione di uno dei reati presupposto.

La responsabilità dell’ente comporta l’applicazione di sanzioni interdittive quali il divieto di  contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, possono essere applicate all’ente sequestri e confische, dirette o per equivalente, del prezzo o del profitto del reato. 

Pertanto, in considerazione delle conseguenze negative che derivano dalla commissione di uno dei nuovi reati presupposto in materia tributaria, è indispensabile per gli enti soggetti a responsabilità amministrativa modificare i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, così da rendere le procedure ivi previste adeguate alla funzione di prevenzione e riduzione del rischio, nonché alla predisposizione di formazione e aggiornamento del personale.