La Prescrizione ex D.Lgs. 231/2001: strumentalizzazione della richiesta di applicazione della Misura Cautelare?

L’art. 22 del D.Lgs. 231/2001 detta una disciplina differente della prescrizione dell’illecito da reato, di matrice civilistica ma con caratteristiche tipiche del sistema penalistico.

Il termine prescrizionale, non dipendendo in alcun modo dalla gravità del reato ex art. 157 C.p., è fissato in cinque anni a decorrere dalla data di commissione del fatto.

I casi di interruzione di tale termine quinquennale, che riprende la sua decorrenza ex novo, sono tassativamente indicati dal Decreto e limitano tali ipotesi a soli due casi: la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e contestazione dell’illecito amministrativo. 

Se la contestazione dell’illecito amministrativo costituisce un’interruzione sine die della prescrizione della sanzione amministrativa e desta le medesime perplessità deicomuni reati contestabili alla persona fisica, la mera richiesta di applicazione della misura cautelare potrebbe rappresentare un elemento di evidente incongruenza e illiceità.

Il legislatore ha omesso di prevedere un requisito essenziale di tale condizione interruttiva: l’ordinanza di accoglimento del Giudice della richiesta misura cautelare, senza la quale il termine prescrizionale in ambito penale non verrebbe sospeso né tantomeno interrotto.

Pertanto, al fine di interrompere il termine prescrizionale per l’illecito dell’Ente, è sufficiente la mera richiesta unilaterale del Pubblico Ministero, non essendo necessaria l’ordinanza favorevole e applicativa della misura da parte del G.I.P.

È chiaro che una simile mancata previsione potrebbe comportare una strumentalizzazione della richiesta del Pubblico Ministero per cui si verificherebbero ipotesi di presentazione della richiesta di applicazione della misura al solo fine di interrompere il termine prescrizionale, senza alcun vaglio da parte del G.I.P.

A parere di chi scrive, il sistema prescrizionale dovrebbe essere radicalmente diverso e più in linea con quello di natura penalistica. La ragione è chiaramente legata alla necessità di evitare pericolose distorsioni operative che si verificherebbero nel caso di contestazione del reato a diversi anni dalla commissione dello stesso. Si pensi al caso in cui il Pubblico Ministero presenti una richiesta di applicazione della misura cautelare senza dar corso alla contestazione dell’illecito. In tale ipotesi, con l’interruzione del termine prescrizionale, il Pubblico Ministero potrebbe avviare il procedimento di accertamento della responsabilità dell’Ente anche dopo molti anni, con il rischio che la società sia profondamente modificata e abbia adottato una politica aziendale e un’organizzazione interna radicalmente diversa rispetto a quella esistente al momento della commissione del fatto.