LEGGE N. 157/2019: I REATI TRIBUTARI NEL NOVERO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
Dal 25 dicembre 2019, è definitivamente in vigore la L. 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
L’art. 39 della riforma, intervenendo sul testo del D.Lgs. 231/2001, ha ampliato l’elenco dei reati presupposto e innalzato le cornici edittali delle principali fattispecie penal-tributarie.
Nello specifico, sono state inserite le fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 74/2000, per la cui commissione sono previste le seguenti pene:
- fino a 500 quote, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- fino a 500 quote, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:
- fino a 500 quote, per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- fino a 500 quote, per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- fino a 400 quote, per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Le pene sono aumentate nella misura di un terzo qualora l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dalla commissione di uno dei reati presupposto.
La responsabilità dell’ente comporta l’applicazione di sanzioni interdittive quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Inoltre, possono essere applicate all’ente sequestri e confische, dirette o per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.
Pertanto, in considerazione delle conseguenze negative che derivano dalla commissione di uno dei nuovi reati presupposto in materia tributaria, è indispensabile per gli enti soggetti a responsabilità amministrativa modificare i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, così da rendere le procedure ivi previste adeguate alla funzione di prevenzione e riduzione del rischio, nonché alla predisposizione di formazione e aggiornamento del personale.
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